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Micropali, agevolazione ok per interventi su parti strutturali
MICROPALI E PARTI
STRUTTURALI
Quesito
La realizzazione di un intervento avente ad oggetto l’installazione di micropali per il consolidamento di una frana che interessa un edificio, anche se non effettuato sulle parti strutturali degli edifici, rientra nel solco degli interventi di consolidamento strutturale finalizzati alla messa in sicurezza statica dell’edificio?
Risposta
In virtù di quanto statuito dall’art. 119 del dl Rilancio, rientrano nel perimetro applicativo del Superbonus tutti gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico (c.d. «Sismabonus») di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16, del dl 63/2013.
In base a quanto disposto dall’art. 16, comma 1-bis, dl 63/2013, rientrano nell’ambito degli interventi agevolabili anche gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir: si tratta degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo, per quanto di specifico interesse nella fattispecie, all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
Ancora, viene precisato che gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, al fine di rientrare nell’ambito dell’agevolazione in questione, devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
Sulla scorta di quanto sopra e sulla base del tenore letterale della disposizione normativa, si ritiene che nel rispetto di tutti i requisiti e adempimenti richiesti dalla relativa disciplina, il contribuente può beneficiare dell’agevolazione in oggetto in relazione ai suddetti interventi a condizione che afferiscano alle parti strutturali dell’edificio.
INTERVENTI IN CONDOMINI:
LIMITI DI SPESA
Quesito
Un condominio ha deliberato di sostituire l’impianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto centralizzato per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni dell’edificio (intervento trainante). I singoli condomini sostituiranno i corpi riscaldanti presenti negli appartamenti, che sarà agevolato quale intervento trainato. Mentre è chiaro il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus per l’intervento trainante condominiale, che sarà di euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari presenti, come deve essere individuato il limite di spesa massimo per l’intervento trainato, di competenza esclusiva dei condòmini, rappresentato dalla sostituzione dei corpi riscaldanti nelle singole unità immobiliari?
Risposta
Per gli interventi in condominio il dl Rilancio ha previsto differenti modalità di calcolo del massimale di spesa a seconda che l’intervento sia trainante o trainato. In via generale è possibile affermare che l’ammontare massimo di spesa per gli interventi trainanti in condominio è determinato, in concreto, in funzione del numero di immobili che compongono l’edifico. Rispetto all’intervento trainante rappresentato dal Lettore, in caso di edifici formati da due otto unità il massimale di spesa andrà calcolato moltiplicando il coefficiente di euro 20.000 per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Per gli edifici composti da più di otto unità il coefficiente moltiplicatore è pari a euro 15.000. Per quanto riguarda gli interventi trainati, il limite di spesa massimo ammesso in detrazione andrà individuato avuto riguardo ai limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica in concreto realizzato, dalla legislazione vigente, come prescritto dal comma 2 dell’art. 119, dl Rilancio. Nel caso di specie, viene in rilievo il limite massimo di spesa di euro 30.000 previsto dall’art. 14 dl 63/2013 per gli interventi aventi ad oggetto gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria (si veda ItaliaOggi del 2 marzo 2021).

